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Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1.

Premessa

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Giustizia Marta Cartabia, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo che introduce modifiche al Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (“C.C.I.”) di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 (c.d. “Direttiva Insolvency”).
Numerose e rilevanti sembrano essere le modifiche che saranno introdotte al C.C.I., la cui entrata in vigore – ad esclusione di alcune disposizioni già vigenti – era stata dapprima reiteratamente differita in forza della normativa emergenziale e, da ultimo, posticipata al 16 maggio 2022 al fine di consentire di conformarne il contenuto alla Direttiva Insolvency.
Tra le modifiche che saranno apportate dal decreto legislativo correttivo, una delle più rilevanti ed attese, è la rimozione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi che, complice anche l’inaspettata esplosione della pandemia da Covid-19, sono state l’ostacolo più grande all’entrata in vigore del C.C.I.
Tali istituti, dunque, saranno espunti e sostituti dalla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, già introdotta con il Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021 n. 202. Nonostante le problematiche attuative riscontrate in questi primi mesi di vita, la snellezza e celerità e le minori rigidità ed onerosità, hanno spinto il legislatore a trasporlo – seppur con alcuni elementi innovativi – nel C.C.I. in sostituzione dei sistemi d’allerta e della composizione assistita della crisi.
E così il Titolo II del C.C.I., originariamente rubricato “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, muterà in “Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi”.

2.

L’esame del testo normativo

Qui di seguito una sintetica disamina dei punti salienti e delle novità che, con l’approvazione definitiva del decreto legislativo correttivo al C.C.I., saranno apportati alla disciplina della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

L’art. 12 dello schema di decreto legislativo, riproduttivo dell’art. 2 del Decreto Legge n. 118 del 2021, stabilisce che l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, in misura tale da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. L’attività dell’esperto è finalizzata ad individuare una soluzione per il superamento della crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. In coerenza con la natura negoziale e stragiudiziale dell’istituto è previsto, però, che non possa trovare applicazione l’art. 38 C.C.I. che attribuisce al Pubblico Ministero, quando venga a conoscenza di uno stato di insolvenza, di presentare ricorso per la liquidazione giudiziale.

Piattaforma telematica, nomina dell’esperto e accesso alla composizione negoziata

Il combinato disposto degli artt. 13, comma 2 e 17, lett. b, dello schema di decreto legislativo, aldilà della riproposizione di quanto sancito rispettivamente negli artt. 3 e 5 del Decreto Legge n. 118 del 2021, dispone l’obbligo del debitore di depositare anche un progetto di piano di risanamento, in modo da illustrare le modalità con cui intende perseguire il proprio risanamento. L’introduzione di tale obbligo è finalizzata a garantire la celerità e preservare la natura negoziale dell’istituto, nella cui procedura l’esperto deve affiancare e non sostituire il debitore nel percorso di creazione dell’ipotesi di risanamento. In tale ottica, di particolare utilità dovrebbero risultare la lista di controllo e il test messi a disposizione sulla piattaforma telematica nazionale accessibile dai siti internet istituzionali delle CCIAA, finalizzati ad una preventiva autovalutazione circa la possibilità di risanamento e indicazione alla redazione del piano.

Interoperabilità tra piattaforma telematica e altre banche dati

L’art. 14 dello schema di decreto legislativo sancisce l’interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e le banche dati di Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della Riscossione e Banca d’Italia, allo scopo di facilitare la disclosure all’esperto nominato delle informazioni maggiormente rilevanti sul debitore ed efficientare l’avvio della procedura.

Scambio di documentazione

L’art. 15 dello schema di decreto legislativo, sempre in un’ottica di snellezza ed efficienza della procedura, ottimizza le funzionalità della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata, prevedendo la facoltà dei creditori di accedervi e depositarvi dati e documenti relativi alla propria posizione creditoria.

Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti

L’art. 16 dello schema di decreto legislativo, il quale riproduce le disposizioni dell’articolo 4 Decreto Legge n. 118 del 2021, ribadisce i requisiti di indipendenza e le condizioni di incompatibilità dell’esperto rispetto all’impresa che accede alle composizione negoziata, nonché le modalità di espletamento dell’incarico da parte dell’esperto e i doveri di correttezza, buona fede, collaborazione e riservatezza cui sono tenuti il debitore, i creditori e tutti gli altri soggetti interessati.

Misure protettive e cautelari.

Gli artt. 18 e 19 dello schema di decreto legislativo traspongono il contenuto degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n. 118 del 2021, i quali rispettivamente trattano delle misure protettive necessarie a non compromettere l’integrità del patrimonio del debitore nel corso del procedimento di composizione negoziata della crisi e del procedimento per l’adozione di queste ultime e di quelle cautelari. Come segnalato nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, però, compaiono alcune modifiche, frutto della riflessione sui primi casi verificatisi nell’applicazione concreta. Infatti, è precisato che:

  • il debitore possa chiedere l’applicazione delle misure protettive limitatamente ad alcune iniziative intraprese dai creditori e/o ad alcuni creditori o categorie di creditori;
  • la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato d’insolvenza, in presenza dell’istanza di applicazione delle misure protettive, non possa essere pronunciata salvo che queste ultime non siano state revocate dal tribunale;
  • l’impossibilità, per l’impresa che abbia spostato il centro principale dei propri interess (c.d. “COMI”) da altro stato membro nei tre mesi precedenti alla presentazione dell’istanza per l’applicazione di misure protettive, di ottenere dal tribunale la proroga delle misure protettive e cautelari già concesse;
  • in caso di domanda cautelare, non si possano trovare applicazione gli artt. 669-octies, commi 1, 2, e 3 e 669-novies, comma 1, c.p.c. Ciò, al fine di meglio specificare l’operatività del procedimento cautelare uniforme e rimarcarne la funzione temporanea e anticipatoria che non richiede l’instaurazione del successivo giudizio di merito.
Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento.


L’art. 20 dello schema di decreto legislativo riproduce le disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto Legge n. 118 del 2021 e attribuisce all’imprenditore la facoltà, in costanza di procedura di composizione negoziata, di avvalersi della sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter c.c. e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies c.c. In aggiunta all’attuale disciplina della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, è previsto che, nell’ipotesi in cui l’imprenditore avesse richiesto l’applicazione di misure protettive ma il tribunale ne abbia dichiarato l’inefficacia
ex art. 19, comma 3, C.C.I. o ne abbia disposto la revoca, cesserà anche la sospensione degli obblighi appena enucleati.

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative.

L’art. 21 dello schema di decreto legislativo riproduce pedissequamente il contenuto dell’art. 9 del Decreto Legge n. 118 del 2021, statuendo la conservazione – fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi – della gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, purché degli atti riconducibili a quest’ultima e dei pagamenti non coerenti con la prospettiva di risanamento e/o con le trattative in corso, l’esperto ne sia preventivamente notiziato. In caso di probabilità di insolvenza, la gestione deve essere improntata alla sostenibilità economico finanziaria dell’attività, mentre nel caso in cui l’insolvenza si sia già manifestata, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori. In questo contesto, l’esperto nominato ha il potere di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo tutti quegli atti che possano arrecare pregiudizio ai creditori e di iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese per pubblicizzare tale condotta. In presenza di misure protettive o cautelari concesse, l’esperto, una volta iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, invia al tribunale apposita segnalazione che potrà comportarne la revoca.

Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti.

Anche l’art. 22 dello schema di decreto legislativo ricalca quasi integralmente l’art. 10 del Decreto Legge n. 118 del 2021, statuendo sulla disciplina autorizzatoria del tribunale rispetto a quegli atti che siano funzionali alla continuità aziendale o alla migliore soddisfazione dei creditori e su quella di rinegoziazione dei contratti divenuti squilibrati negoziali. L’unica modifica sostanziale è l’eliminazione del riferimento alla pandemia da SARS-CoV-2 dalle cause che possono comportare l’attivazione dell’iter per la rideterminazione del contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica.

Conclusione delle trattative.

I possibili esiti della composizione negoziata della crisi trovano spazio nell’art. 23 dello schema di decreto legislativo, riproduttivo dell’art. 11 del Decreto Legge n. 118 del 2021, che possono essere così enucleabili:

  • la conclusione di un contratto, con uno o più creditori, produttivo degli effetti premiali di cui all’art. 25-bis dello schema di decreto legislativo, ove dalla relazione finale dell’esperto emerga che questo è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
  • la conclusione di una convenzione di moratoria;
  • la conclusione di un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti del piano attestato di risanamento.

All’esito delle trattative, inoltre, l’imprenditore potrà in ogni caso:

  • domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con possibilità di ridurre al 60% il requisito di cui all’articolo 61, comma 2, lettera c), nell’ipotesi in cui dalla relazione finale dell’esperto emerga il raggiungimento dell’accordo;
  • predisporre il piano attestato di risanamento;
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Conservazione degli effetti.


Quanto, invece, alla questione relativa alla conservazione degli effetti degli atti compiuti durante la conduzione delle trattative finalizzate alla composizione negoziata della crisi, l’art. 24 dello schema di decreto legislativo, ricalcando quasi integralmente l’art. 12 del Decreto Legge n. 118 del 2021, stabilisce che:

  • gli atti autorizzati dal tribunale di cui all’art. 22 dello schema di decreto legislativo conservano i propri effetti anche nel caso in cui successivamente intervenga un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto omologato, la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio; e che
  • non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 166, comma 2, gli atti e i pagamenti eseguiti e le garanzie concesse successivamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti, salvo che l’esperto abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese.
Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese.


L’art. 25 dello schema di decreto legislativo, riproduttivo dell’art. 13 del Decreto Legge n. 118 del 2021, si occupa di regolare la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese, prevedendo la possibilità di richiedere che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria. L’elemento innovativo introdotto è la sostituzione del requisito della sede legale delle imprese appartenenti allo stesso gruppo nel territorio dello stato con il COMI.

Misure premiali.

L’art. 25 bis dello schema di decreto legislativo ripropone integralmente le misure premiali già sancite nell’art. 14 del Decreto Legge n. 118 del 2021 collegate all’attivazione, da parte dell’imprenditore, della composizione negoziata, al fine di incentivarne l’utilizzo, analogamente a quanto avviene nelle procedure alternative alla liquidazione giudiziale, ossia:

  • la riduzione alla misura legale del tasso d’interesse sui debiti tributari;
  • la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta e quando il termine per il pagamento scada dopo la presentazione dell’istanza di cui all’art. 12 dello schema di decreto legislativo;
  • la dimidiazione di sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’art. 12 dello schema di decreto legislativo;
  • la concessione, al sussistere di determinati requisiti, di un piano di rateazione da parte dell’Agenzia delle Entrate fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a svariato titolo.
Limiti di accesso alla composizione negoziata.


Da ultimo, l’art. 25-quinquies dello schema di decreto legislativo, riproduttivo dell’art. 23, comma 2, del Decreto Legge n. 118 del 2021, dispone il divieto di accedere alla composizione negoziata in pendenza del procedimento per l’accesso ad un quadro di ristrutturazione preventiva. Tale disposizione, chiaramente finalizzata a scoraggiare l’abbandono di una procedura di ristrutturazione giudiziale al solo fine, potenzialmente abusivo e lesivo degli interessi dei creditori, di entrare nel percorso stragiudiziale della composizione negoziata della crisi. A tal fine, l’elemento innovativo consiste nella previsione che i medesimi limiti di accesso sussistono anche in caso di rinuncia dell’imprenditore alle domande indicate nel medesimo periodo nei quattro mesi precedenti la presentazione dell’istanza.

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